REgione piemonte - csr 2023 - 2027
Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Prossima apertura: Aprile 2023
FINALITA'
L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell’ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti.
Azioni previste:
A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;
C) Investimenti irrigui;
D) Investimenti per il benessere animale
BENEFICIARI
Imprenditori agricoli, singoli o associati, con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto.
Sono esclusi gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
FORMA DI AGEVOLAZIONE
Sovvenzione in conto capitale a rimborso delle spese effettivamente sostenute
AZIONE A - Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici
Tutti gli investimenti dell’azione A intercettano l’esigenza 2.2. del Piano Strategico (Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti), nonché l’esigenza 2.15 (Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia) con un livello di priorità qualificante. In aggiunta, laddove il sostegno è diretto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le operazioni trovano collegamento anche con l’esigenza 2.3 (Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili) qualificante per le aree di pianura e complementare nelle aree collinari e montane nonché con l’esigenza 3.14 (Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti) con invece ha un rilievo per lo più complementare
AZIONE A
Prevede investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della “Direttiva nitrati” e si distinguono per un’elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca
CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell’Azione A
- Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca
- Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità
- Sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia maggiore di un importo pari a 10.000 euro
E’ stabilito un importo massimo di spesa ammissibile pari a 60.000 per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli investimenti collettivi ad uso comune.
NON sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa
- fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili
PRINCIPI DI SELEZIONE
Localizzazione territoriale: priorità alle aree di superamento dei limiti di qualità dell’aria
Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a
- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile
- Caratteristiche dell’investimento: priorità ad investimenti collettivi ad uso comune e ad interventi di copertura anti-emissione delle strutture di stoccaggio
Collegamento con altri interventi di sviluppo rurale: priorità a beneficiari aderenti ad interventi ACA
- Caratteristiche aziendali: priorità a beneficiari dalle maggiori dimensioni aziendali (in termini di UBA detenute)
AZIONE B - Investimenti per la tutela delle risorse naturali
In relazione alla tutela delle risorse naturali, gli investimenti per la tutela qualitativa delle acque si legano all’esigenza 2.14 (Tutelare le acque superficiali e profonde dall’inquinamento) mentre quelli a tutela del suolo sono connessi all’esigenza 2.12 (Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo). Infine, gli investimenti che favoriscono una migliore gestione dei prodotti fitosanitari concorrono alla già citata esigenza 2.14 e, in modo più indiretto, al soddisfacimento della esigenza 3.13 (Favorire l’uso sostenibile e razionale di prodotti fitosanitari e antimicrobici per produrre cibi più sani e ridurre gli impatti ambientali).
AZIONE B
Prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo stesso, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l’erosione ed il compattamento. Tra questi sono inclusi investimenti per l’acquisto di attrezzature che impediscono l’inquinamento puntale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed
CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell’azione B
- Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca
- E’ necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento
- Sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia maggiore di un importo pari a 5.000 euro
E’ stabilito un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico pari a 60.000 per i beneficiari singoli e 150.000 euro per gli Investimenti collettivi ad uso comune
- NON
sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa
fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili.
PRINCIPI DI SELEZIONE
Localizzazione territoriale priorità a:
aree specifiche ai sensi del Dlgs 150/2012- Caratteristiche del soggetto richiedente priorità a:
- agricoltori associati e giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile
Sistemi produttivi priorità a:
- aziende che praticano agricoltura integrata
Collegamento con altri interventi priorità a:
- beneficiari aderenti ad interventi ACA
Coerenza con altri strumenti di pianificazione:
- Coerenza con Piano di Gestione Dei distretto idrografico del Fiume Po
Caratteristiche aziendali: priorità a:
- beneficiari suddivisi per filiera e per dimensioni aziendali
AZIONE C - Investimenti irrigui
Gli investimenti negli impianti irrigui sono direttamente collegati all’esigenza 2.13 (Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche) particolarmente qualificante nelle aree a maggior vocazione produttiva della regione.
AZIONE C
Prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell’utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell’ottica di garantire l’irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità
CRITERI DI AMMISIBILITA'
- NON sono ammesse ai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro
- Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell’Azione C
- Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali
- E’ necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento
- Sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia maggiore ad un importo di 5.000
- E’ stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 350.000 euro
- Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi
- Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
- Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi
- Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso
- – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno
Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al
- miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
- l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento
Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti
Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:
- da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell’impianto migliorato
- qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PTA di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d’acqua), le riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale
- Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui al primo punto, sono riportate nella seguente tabella. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE
Nessuna delle condizioni di cui ai punti precedenti si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull’efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell’utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
RISPARMIO IDRICO POTENZIALE
Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui
- Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito dall’Autorità competente
- Gli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa
- fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili
PRINCIPI DI SELEZIONE
Localizzazione territoriale: bacini idrografici del Piano di tutela delle acque (in base al deficit di disponibilità idrica)
Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a
- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile
- Sistemi produttivi: aziende che praticano agricoltura biologica
Caratteristiche investimento: priorità per
- cantierabilità intervento
- risparmio idrico potenziale
- stoccaggi a basso impatto paesaggistico realizzati al piano di campagna o interrati
Coerenza con altri strumenti di pianificazione: Piano territoriale delle acque
- utilizzo esclusivo acque stagionali o affinate
- intervento per la sola irrigazione di soccorso
Caratteristiche aziendali: adesione a un consorzio irriguo
Comparti produttivi: priorità per
- seminativi (escluso riso)
- colture pluriennali (frutta)
- vite
AZIONE D - Investimenti per il benessere animale
Gli investimenti per il benessere animale puntano sostanzialmente a soddisfare l’esigenza 3.12 (Favorire l’evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico) che assume un ruolo qualificante. Più indirettamente e con minore rilevanza tali investimenti possono collegarsi all’esigenza 3.13 in tema di antimicrobico resistenza
AZIONE D
In relazione all’azione D gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l’evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l’introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all’antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell’allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l’aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all’esterno agli animali. Tenuto conto delle finalità generali dell’intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).
CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell’Azione D
- Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca
- E’ necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento
- Sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia maggiore di 5.000 euro
- E’ stabilito un limite massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario nell’intero periodo di programmazione pari a 100.000 euro
Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. In specifico saranno considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.
IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI
- realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa
- fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni sia per gli investimenti su beni mobili e attrezzature che per gli investimenti sui beni immobili e opere edili
PRINCIPI DI SELEZIONE
Caratteristiche del soggetto richiedente: priorità a
- giovani agricoltori
- imprese con rappresentante legale di genere femminile
- Collegamento con altri interventi: priorità a beneficiari aderenti a SRA 30 (Azione del CSR 2023 – 20237)
Caratteristiche aziendali:
- Priorità agli allevamenti iscritti a Classyfarm, con indice benessere uguale o superiore a 60 e agli allevamenti avicunicoli con modalità di allevamento in gabbia (fonte BDN)
- Comparti produttivi: priorità agli allevamenti avicunicoli
OBBLIGHI TRASVERSALI PER LE AZIONI A B C e D
Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2022/129.
- In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1 del Piano Strategico Nazionale
- In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del Piano Strategico Nazionale
- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell’Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella Sezione 4.7.3, paragrafo 3 del Piano Strategico Nazionale